Bilanci
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Nota:
Bilancio di esercizio
Allegati
Bilancio di esercizio di Ateneo: bilancio_2019_23_giugno_versione_finale.pdf(Pubblicato il 18/03/2026 - Aggiornato il 18/03/2026 - 7365 kb - pdf)
Relazione sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico: budget_per_pubblicazione.pdf(Pubblicato il 18/03/2026 - Aggiornato il 18/03/2026 - 897 kb - pdf)
Riclassificato di bilancio ai sensi del DPCM 22.09.2014: dpcm_2019.pdf(Pubblicato il 18/03/2026 - Aggiornato il 18/03/2026 - 153 kb - pdf)
