Bilanci

D.lgs 33/2013
articolo 29 comma 1 e comma 1-bis

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.


Nota:

Relazione sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico

Tipologia: piano indicatori e risultati
Anno: 2024

Allegati

File con estensione pdf Relazione sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico: relazione_risultati_attivita_ricerca_formazione_trasferimento_tecnologico.pdf
(Pubblicato il 23/01/2026 - Aggiornato il 23/01/2026 - 6334 kb - pdf)
Pubblicato il 23-01-2026 aggiornato al 23-01-2026
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