Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Nota:
PAT- Accordo quadro per la fornitura di articoli di cancelleria, materiale cartaceo e di consumo per le sedi dell’Università degli Studi dell’Aquila per la durata di 24 mesi. Ordinativo n. 8 - anno 2026. Rup Chiara Marinucci
Allegati
Allegato: determina_cancelleria_n_8.pdf(Pubblicato il 29/05/2026 - Aggiornato il 29/05/2026 - 115 kb - pdf)
